Accordo

Art. 7

In vigore dal 18 ago 1956
A sua volta la Commissione tedesca constata che sono state adempiute le condizioni previste nel presente Accordo per l'assunzione dei candidati italiani, in particolare per quanto riguarda la loro idoneità professionale e sanitaria ai posti di lavoro da occupare. Le modalità e l'estensione dell'esame sanitario sono indicate nell'allegato 3.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1956-03-23;893#art-a-7

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