Accordo
Art. 7
In vigore dal 18 ago 1956
A sua volta la Commissione tedesca constata che sono state
adempiute le condizioni previste nel presente Accordo per l'assunzione dei candidati italiani, in particolare per quanto riguarda la loro idoneità professionale e sanitaria ai posti di lavoro da occupare.
Le modalità e l'estensione dell'esame sanitario sono indicate nell'allegato 3.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1956-03-23;893#art-a-7