Accordo
Art. 10
In vigore dal 18 ago 1956
La Commissione tedesca con l'assistenza del Ministero del
Lavoro organizza il trasporto dei lavoratori alle sedi degli Uffici del lavoro tedeschi competenti per i luoghi di impiego; tali Uffici provvedono all'ulteriore inoltro dei lavoratori ai rispettivi datori di lavoro. Se del caso, i lavoratori possono essere avviati direttamente dal luogo di partenza in Italia ai rispettivi datori di lavoro.
I lavoratori ricevono un vettovagliamento commisurato alla
durata del viaggio ed una somma in denaro per piccole spese; il vettovagliamento può essere sostituito da un'equivalente somma in denaro.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1956-03-23;893#art-a-10