Accordo

Art. 10

In vigore dal 18 ago 1956
La Commissione tedesca con l'assistenza del Ministero del Lavoro organizza il trasporto dei lavoratori alle sedi degli Uffici del lavoro tedeschi competenti per i luoghi di impiego; tali Uffici provvedono all'ulteriore inoltro dei lavoratori ai rispettivi datori di lavoro. Se del caso, i lavoratori possono essere avviati direttamente dal luogo di partenza in Italia ai rispettivi datori di lavoro. I lavoratori ricevono un vettovagliamento commisurato alla durata del viaggio ed una somma in denaro per piccole spese; il vettovagliamento può essere sostituito da un'equivalente somma in denaro.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1956-03-23;893#art-a-10

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