Accordo
Art. 14
In vigore dal 18 ago 1956
Gli Uffici della Bundesanstalf assisteranno i lavoratori
italiani, particolarmente all'inizio, durante il periodo di adattamento, fornendo loro informazioni di carattere generale.
Le Autorità competenti dei due Paesi esamineranno benevolmente
in quale misura assistenti di organizzazioni sociali ed ecclesiastiche italiane potranno facilitare ai lavoratori italiani l'adattamento alle nuove condizioni di vita, in collaborazione con rappresentanti delle corrispondenti organizzazioni tedesche.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1956-03-23;893#art-a-14