Accordo
Art. 18
In vigore dal 18 ago 1956
Il carico delle spese per il viaggio di ritorno del lavoratore è attribuito in base all'accordo concluso tra il datore di lavoro e il lavoratore. Se il datore di lavoro assume le spese per il viaggio di ritorno, le condizioni e la misura di tale carico di spese devono essere fissate nel contratto di lavoro.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1956-03-23;893#art-a-18