Accordo

Art. 15

In vigore dal 18 ago 1956
In conformità con le disposizioni tedesche in vigore in materia di valuta estera, i lavoratori italiani possono trasferire le retribuzioni del loro lavoro fino all'ammontare totale del loro guadagno.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1956-03-23;893#art-a-15

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