Accordo
Art. 12
In vigore dal 18 ago 1956
Per il reclutamento ed il collocamento di mano d'opera, il cui impiego è limitato ad un determinato periodo (al massimo 9 mesi), la preselezione e la selezione degli aspiranti possono essere semplificate di comune accordo tra il Ministero del Lavoro e la Commissione tedesca.
Le disposizioni dell' nonché dell', comma i e comma 3-5 sono sostituite dalle disposizioni seguenti:
a) la decisione circa ingaggio dei candidati verrà presa dalla Commissione tedesca. Qualora siano presenti i datori di lavoro, questi o i loro delegati autorizzati, possono decidere essi stessi circa l'assunzione dei candidati che li interessano. La decisione verrà comunicata immediatamente al Ministero del Lavoro il quale provvederà ad informare i candidati;
b) in linea di principio vige l', comma 1.
Nel caso in cui un contratto di lavoro non possa essere consegnato,
la Bundesanstalt provvederà al collocamento immediato del lavoratore dopo la sua entrata nel territorio della Repubblica federale. Il lavoratore riceve il contratto di lavoro dopo il collocamento;
c) la Commissione tedesca rilascia gratuitamente uno speciale
documento (Legitimationskarte) qualora non vengano sollevate obiezioni da parte del Ministero Federale dell'Interno in materia di polizia per gli stranieri. Questo documento sostituisce i permessi di lavoro e di assunzione prescritti dalle disposizioni vigenti sulla occupazione di mano d'opera straniera ed esenta il titolare dall'obbligo del visto di ingresso in Germania per tutto il tempo in cui sarà valido il documento stesso. La validità di questo documento si estende dal giorno dei rilascio fino al termine del rapporto di lavoro.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1956-03-23;893#art-a-12