Accordo

Art. 11

In vigore dal 18 ago 1956
Il Ministero del Lavoro informa i lavoratori italiani che immediatamente dopo il loro ingresso nel territorio della Repubblica federale essi sono tenuti a notificare il loro arrivo alle Autorità della Polizia degli stranieri incaricate di farne la registrazione; inoltre che entro i tre giorni dal loro arrivo e comunque prima di assumere l'impiego, essi dovranno presentare alla Autorità incaricata della Polizia degli stranieri domanda di rilascio del permesso di soggiorno.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1956-03-23;893#art-a-11

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