Accordo

Art. 8

In vigore dal 18 ago 1956
I datori di lavoro tedeschi, che decidono sull'ingaggio dei candidati proposti dalla Commissione tedesca, possono prendere la loro decisione anche nel luogo ove la Commissione tedesca svolge la sua attività. La Commissione tedesca comunica immediatamente al Ministero del Lavoro la decisione del datore di lavoro. Nel caso di una decisione negativa la Commissione tedesca si adopererà a proporre il candidato per un altro posto di lavoro adatto. La Commissione tedesca informerà di ciò il Ministero del Lavoro. In tutti i casi il Ministero del Lavoro informa i candidati Nella decisione che li riguarda.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1956-03-23;893#art-a-8

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