Accordo

Art. 6

In vigore dal 18 ago 1956
Al momento della presentazione i candidati italiani devono consegnare alla Commissione tedesca i documenti seguenti: i due attestati di cui all' sui risultati degli esami per l'idoneità professionale e sanitaria; un documento d'identità con fotografia; il certificato di buona condotta rilasciato dal Sindaco; il certificato relativo allo stato di famiglia.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1956-03-23;893#art-a-6

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