Accordo
Art. 6
In vigore dal 18 ago 1956
Al momento della presentazione i candidati italiani devono
consegnare alla Commissione tedesca i documenti seguenti:
i due attestati di cui all' sui risultati degli esami per l'idoneità professionale e sanitaria;
un documento d'identità con fotografia;
il certificato di buona condotta rilasciato dal Sindaco;
il certificato relativo allo stato di famiglia.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1956-03-23;893#art-a-6