Accordo
Art. 3
In vigore dal 18 ago 1956
La Bundesanstalt delega di volta in volta una Commissione per l'Italia (qui appresso denominata Commissione tedesca) con i compiti relativi al reclutamento ed al collocamento di lavoratori italiani; essa stabilisce il luogo del suo lavoro e la durata di esso d'accordo con il Ministero del Lavoro.
Il Ministero del Lavoro mette gratuitamente a disposizione
della Commissione tedesca i locali necessari, con gli ordinari mobili d'ufficio. Gli Uffici provinciali del Lavoro assisteranno efficacemente la Commissione tedesca nell'espletamento dei suoi compiti.
Il Governo italiano può inviare di volta in volta presso la
Bundesanstalt una propria Commissione se da ambo le parti se ne ravvisi l'opportunità.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1956-03-23;893#art-a-3