Accordo
Art. 20
In vigore dal 18 ago 1956
Il Governo italiano accoglierà in ogni momento e senza formalità i lavoratori di cittadinanza italiana con le loro famiglie, entrati nel territorio della Repubblica Federale in base al presente Accordo.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1956-03-23;893#art-a-20