Accordo

Art. 21

In vigore dal 18 ago 1956
Il Governo federale trasmetterà al Governo italiano tutte le informazioni relative alle condizioni generali di lavoro e di vita nella Repubblica federale, occorrenti al fine di orientare i lavoratori. In particolare esso trasmetterà i dati indicativi concernenti la retribuzione media e la durata media del lavoro nei vari settori produttivi, l'ammontare delle ritenute sul salario per tasse, contributi per le assicurazioni sociali e l'assicurazione contro la disoccupazione, nonché un riassunto delle principali disposizioni in materia di previdenza sociale, di prestazioni per le assicurazioni sociali e contro la disoccupazione ed infine notizie sui prezzi al dettaglio e sul costo della vita in generale. Queste informazioni saranno, ove necessario, completate con dati più recenti. Il Governo italiano provvederà alla divulgazione delle informazioni messe a sua disposizione.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1956-03-23;893#art-a-21

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