Accordo
Art. 23
In vigore dal 18 ago 1956
Il presente Accordo entra in vigore il giorno delle firma. Esso
rimane in vigore per un anno e sarà prorogato tacitamente di anno in anno, salvo denunzia effettuata da uno dei due Governi al più tardi tre mesi prima della sua scadenza.
Fatto a Roma il 20 dicembre 1955 in doppio esemplare, in italiano e
in tedesco. I due testi fanno egualmente fede.
Per il Governo della Repubblica italiana
GAETANO MARTINO
Ministro per gli Affari Esteri
Per il Governo della Repubblica Federale di Germania
ANTON STORCH
Ministro per il lavoro
CLEMENS BRETANO
Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica
Il Ministro per gli affari esteri
MARTINO
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1956-03-23;893#art-a-23