Accordo
Art. 22
In vigore dal 18 ago 1956
Le disposizioni contenute nel presente Accordo non pregiudicano
l'applicazione di quei regolamenti internazionali che prevedano disposizioni in favore di un più libero movimento dei lavoratori fra gli Stati europei, in quanto essi impegnino la Repubblica italiana e la Repubblica federale di Germania.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1956-03-23;893#art-a-22