Accordo
Art. 19
In vigore dal 18 ago 1956
I due Governi istituiscono una Commissione Mista composta al
massimo di tre rappresentanti per ognuna delle due parti. I rappresentanti possono essere assistiti da esperti.
La Commissione Mista ha il compito:
a) di esaminare e regolare questioni eventualmente risultanti
dall'esecuzione del presente Accordo; se necessario proporrà di modificare il presente Accordo;
b) di presentare proposte per armonizzare le disposizioni del
presente Accordo con gli impegni internazionali che i due Governi assumeranno in avvenire su base multilaterale;
c) di proporre una regolamentazione speciale per il carico delle spese per il viaggio di ritorno dei lavoratori di cui all', qualora uno dei due Governi ne esprima il desiderio;
d) di prendere in esame e apportare eventuali modifiche al
modello di contratto di lavoro di cui all'allegato 4, se uno dei due Governi lo desideri.
Le controversie relative all'applicazione o all'interpretazione
delle disposizioni del presente Accordo dovranno essere sottoposte alla Commissione Mista, che si pronunzierà in merito entro due mesi.
La Commissione Mista si riunirà su richiesta di fino dei due Governi in Italia o nella Repubblica federale.
Le disposizioni di cui al presente articolo non escludono la
possibilità di intese dirette tra i Ministeri italiani competenti e il Ministero Federale del Lavoro, in materia di interpretazione, esecuzione e modifica del presente Accordo.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1956-03-23;893#art-a-19