Art. 10
Accordo

Art. 10

10 / 23
In vigore dal 18 ago 1956
La Commissione tedesca con l'assistenza del Ministero del Lavoro organizza il trasporto dei lavoratori alle sedi degli Uffici del lavoro tedeschi competenti per i luoghi di impiego; tali Uffici provvedono all'ulteriore inoltro dei lavoratori ai rispettivi datori di lavoro. Se del caso, i lavoratori possono essere avviati direttamente dal luogo di partenza in Italia ai rispettivi datori di lavoro. I lavoratori ricevono un vettovagliamento commisurato alla durata del viaggio ed una somma in denaro per piccole spese; il vettovagliamento può essere sostituito da un'equivalente somma in denaro.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1956-03-23;893#art-a-10