Accordo
Art. 10
10 / 23In vigore dal 18 ago 1956
La Commissione tedesca con l'assistenza del Ministero del
Lavoro organizza il trasporto dei lavoratori alle sedi degli Uffici del lavoro tedeschi competenti per i luoghi di impiego; tali Uffici provvedono all'ulteriore inoltro dei lavoratori ai rispettivi datori di lavoro. Se del caso, i lavoratori possono essere avviati direttamente dal luogo di partenza in Italia ai rispettivi datori di lavoro.
I lavoratori ricevono un vettovagliamento commisurato alla
durata del viaggio ed una somma in denaro per piccole spese; il vettovagliamento può essere sostituito da un'equivalente somma in denaro.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1956-03-23;893#art-a-10