Art. 17
In vigore dal 19 gen 1956
Ai fini della determinazione dei premi, delle indennità, dei compensi e degli assegni di cui agli del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 1002, e dell' del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 dicembre 1947, n. 1599, ratificato con legge 16 aprile 1953, n. 326, fermi restando i criteri previsti dagli stessi articoli e salvo il disposto dei secondo comma del presente articolo, si considerano gli stipendi previsti dalla tabella allegato I al presente decreto e le quote di aggiunta di famiglia di cui all' del presente decreto.
Le locuzioni "ai due terzi" e "di due terzi" indicate rispettivamente negli , terzo comma, 4, quinto comma, e 6, secondo comma, e nell', primo comma, del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 1002, sono sostituite dalle altre "alla metà" e "della metà". Sono del pari sostituite, nell' dello stesso decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, numero 1002, la locuzione, di cui alla lettera a), "ad un decimo" con la locuzione "ad un dodicesimo"; alle lettere b) e d) la locuzione "ad un quinto" con la locuzione "al quarantacinque per cento"; alle lettere c) ed e) la locuzione "ad un quarto" con la locuzione "al cinquantacinque per cento".
Note all'articolo
- Il D.P.R. 11 gennaio 1956, n. 7 ha disposto (con l'art. 23, comma 1) che tali modifiche hanno effetto dal 1° luglio 1955.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1955-08-17;767#art-17