Art. 12
In vigore dal 19 gen 1956
L' del decreto legislativo Presidenziale 27 giugno 1946, n. 19, e successive modificazioni, e l', secondo comma, del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 4 ottobre 1947, n. 1182, e successive modificazioni, sono soppressi.
Il secondo comma dell' del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1952, n. 767, è abrogato.
Il numero di ore di lavoro straordinario indicato nell' del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 400, negli del decreto legislativo del Capo provvisorio della Stato 16 novembre 1947, n. 1282, e nell', terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre 1950, n. 807, è ridotto del 20%.
La riduzione del 20% di cui al precedente comma si applica anche alle indennità, ai compensi ed agli assegni, comunque denominati, che siano commisurati ad un numero di ore di lavoro straordinario.
I criteri indicati nel presente articolo e nei precedenti , si applicano anche per la erogazione dei compensi per lavoro straordinario al personale dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni. Per il personale addetto ai servizi esecutivi restano tuttavia salve le disposizioni degli , punti a), b) e c), dell'allegato 1 al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 4 ottobre 1947, n. 1182, e successive modificazioni.
Note all'articolo
- Il D.P.R. 11 gennaio 1956, n. 7 ha disposto (con l'art. 23, comma 1) che tali modifiche hanno effetto dal 1° luglio 1955.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1955-08-17;767#art-12