Art. 10

In vigore dal 19 gen 1956
A decorrere dal 1° settembre 1955, l' del decreto legislativo Presidenziale 27 giugno 1946, n. 19, e successive modificazioni, è così modificato: "Le ore di lavoro straordinario da effettuarsi ai sensi del precedente articolo non possono superare, per ciascun impiegato, il numero di 48 ore mensili ed il loro corrispettivo è stabilito nell'importo orario corrispondente all'ammontare di 1/7 dello stipendio medio lordo mensile ragguagliato a giornata. Nei riguardi del personale dei ruoli speciali transitori e del personale civile non di ruolo, contemplati, rispettivamente, dal decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262, e dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 4 aprile 1947, n. 207, e successive modificazioni, la retribuzione da computarsi ai fini della determinazione dei compensi per lavoro straordinario è quella in godimento in base all'anzianità di servizio. Ai funzionari dei gradi superiori al 7° i compensi per lavoro straordinario possono venire corrisposti in misura forfetaria mensile ragguagliata al corrispettivo di 48 ore, retribuite con le modalità ed i criteri predetti. Per il personale subalterno, le ore di lavoro straordinario non possono superare le 60 mensili. Il coefficiente fisso di cui al precedente comma è ridotto ad 1/8 dello stipendio medio lordo mensile ragguagliato a giornata. Gli importi dei compensi per lavoro straordinario di cui ai precedenti commi sono aumentati del 15 per cento per il lavoro straordinario prestato in orario diurno, nei giorni feriali, e del 25 per cento per quello prestato in orario notturno (dalle ore ventidue della, sera alle ore cinque del giorno successivo), e nei giorni festivi, sempre che non si tratti di lavoro compensativo. Solo nel caso di accertate maggiori esigenze di servizio possono venire autorizzate eccezionalmente e per brrevi periodi di tempo - previo assenso del Ministro per il tesoro - prestazioni straordinarie non eccedenti, in alcun caso, 60 ore e 75 ore mensili, rispettivamente per i personali di cui ai precedenti primo e secondo comma. Tali prestazioni vanno retribuite, in ogni caso, secondo i criteri previsti dai precedenti commi del presente articolo. I compensi per lavoro a cottimo, reso oltre l'orario normale di ufficio, comunque o da qualsiasi norma previsti, non possono, in alcun caso, superare l'importo massimo mensile risultante dalla applicazione dei precedenti commi. Restano salve le disposizioni di cui all' dell'allegato 1 al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 4 ottobre 1947, n. 1182, ad eccezione di quanto si riferisce ai limiti normali stabiliti dal presente decreto.

Note all'articolo

  • Il D.P.R. 11 gennaio 1956, n. 7 ha disposto (con l'art. 23, comma 1) che tali modifiche hanno effetto dal 1° luglio 1955.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1955-08-17;767#art-10

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