Art. 14

In vigore dal 19 gen 1956
ARTICOLO SOPPRESSO DAL D.P.R. 11 GENNAIO 1956, N. 7

Note all'articolo

  • Il D.P.R. 11 gennaio 1956, n. 7 ha disposto (con l'art. 23, comma 1) che la presente modifica ha effetto dal 1° luglio 1955.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1955-08-17;767#art-14

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