Art. 16
In vigore dal 28 ago 1955
A decorrere dal 1 luglio 1955, ai fini della determinazione della retribuzione oraria spettante al personale insegnante incaricato e supplente ed al personale insegnante tecnico pratico non di ruolo delle scuole ed istituti di istruzione secondaria ed artistica, si considerano gli stipendi previsti dall'allegato I - tabella 1% al presente decreto.
Per il personale coniugato si considerano altresì le quote di aggiunta di famiglia spettanti agli insegnanti di ruolo aventi la stessa situazione di famiglia.
Con la stessa decorrenza del 1 luglio 1955 ed in ragione della metà della misura oraria della retribuzione risultante dall'applicazione della norma contenuta nel primo comma del presente articolo sono determinati i compensi previsti:
dall' del regio decreto legislativo 1 giugno 1946, n. 539, sostituito dall' del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 31 dicembre 1947, n. 1687, per l'insegnamento impartito oltre l'obbligo di orario dai professori di ruolo o dai professori non di ruolo aventi diritto al trattamento indicato nell' della legge 11 giugno 1950, n. 521, compresi i casi in cui l'orario d'obbligo superi le 18 ore settimanali o in cui l'incarico sia conferito ad un dipendente di ruolo o non di ruolo dello Stato o di ente pubblico;
dall' del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 maggio 1947, n. 595, e dall' del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 826;
dall' del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1277, e dall' del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1278, ratificati entrambi, con modificazioni, dalla legge 11 dicembre 1952, n. 2528.
Dalla stessa data del 1 luglio 1955, ai fini della determinazione della retribuzione del personale non insegnante non di ruolo delle scuole ed istituti di istruzione secondaria ed artistica, che fruisca dello stipendio minimo del grado iniziale della corrispondente categoria di personale di ruolo, si considerano gli stipendi previsti dall'allegato I - tabella 1 - nonché dall'allegato II - tabella 4 - al presente decreto.
Gli aumenti periodici di stipendio del personale insegnante tecnico pratico non di ruolo e del personale previsto al comma precedente, rimangono fissati nell'importo risultante al 30 giugno 1955.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1955-08-17;767#art-16