Art. 3

In vigore dal 28 ago 1955
L'assegno perequativo previsto per il personale di grado 10° del gruppo C dalla tabella B allegata alla legge 11 aprile 1950, n. 130, e successive modificazioni è elevato a lire 4160 mensili. Al personale inquadrato nei ruoli speciali transitori di cui al decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262, e successive modificazioni, sono attribuiti, in sostituzione dell'assegno perequativo di cui alla tabella F allegata alla legge 11 aprile 1950, n. 130, e successive modificazioni, l'indennità di funzione o l'assegno perequativo previsti, per il grado iniziale dei paralleli ruoli organici di gruppo corrispondente, dalle tabelle A, B e C allegate alla stessa legge n. 130, e successive modificazioni, nonché l'assegno integratore di cui all' della legge 2 marzo 1954, n. 19. L'assegno personale previsto dall', secondo comma, della legge 5 giugno 1951, n. 376, e dall' della legge 9 luglio 1954, n. 431, è ridotto, per il personale contemplato dallo stesso articolo ed inquadrato nei ruoli speciali transitori, di un importo pari alla differenza tra l'ammontare dell'indennità di funzione e dell'assegno integratore o dell'assegno perequativo spettanti in applicazione del precedente comma del presente articolo e l'ammontare dell'assegno perequativo in godimento al 30 giugno 1955.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1955-08-17;767#art-3

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