Art. 4
In vigore dal 28 ago 1955
Ferme restando le disposizioni che ne disciplinano l'attribuzione e la misura, le quote complementari dell'indennità di carovita di cui agli della legge 8 aprile 1952, n 212, assumono la denominazione di quote di aggiunta di famiglia.
La quota di aggiunta di famiglia per la moglie non spetta quando questa sia provvista a titolo proprio di reddito di lavoro il cui importo superi le lire 10.000 mensili.
Le quote di aggiunta di famiglia non spettano al personale civile e militare in servizio all'estero fornito dell'assegno di sede stabilito dalla legge 4 gennaio 1951, n. 13, o da disposizioni analoghe.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1955-08-17;767#art-4