Art. 9

In vigore dal 28 ago 1955
Ai personale delle Ferrovie dello stato che sia stato promosso dal grado 7° del ramo esecutivo al grado 6° degli uffici, con data anteriore al 1 luglio 1951, e che sia tuttora in servizio, lo stipendio e l'eventuale assegno personale pensionabile spettanti nel grado 6° vengono attribuiti - a decorrere dal 1 luglio 1955 - in base allo stipendio previsto per il grado 7° esecutivo e relativa anzianità in tale grado che sarebbe stato assegnato alla predetta data del 1 luglio 1951 se non fosse intervenuta la promozione. Al personale delle Ferrovie dello Stato che anteriormente al 1 luglio 1951 abbia fatto passaggio, mediante cambio di qualifica, dai gradi 6° e 7° del ramo esecutivo rispettivamente ai gradi 6° e 8° degli uffici, e sia tuttora, in servizio, è attribuito - a decorrere dal 1 luglio 1955 - un assegno personale pensionabile pari alla differenza tra lo stipendio previsto alla predetta data del 1 luglio 1951, corrispondente a quello fruito alla data precedente il cambio di qualifica, e lo stipendio spettante alla stessa data del 1 luglio 1951, in base alla nuova qualifica rivestita.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1955-08-17;767#art-9

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