Art. 11
In vigore dal 28 ago 1955
La spesa massima mensile per la erogazione dei compensi per lavoro straordinario al personale di ruolo dei gradi inferiori al sesto, al personale subalterno, a quello dei ruoli speciali transitori ed a quello non di ruolo, non potrà eccedere la somma corrispondente al corrispettivo di 24 ore mensili per ciascuno di detti personali in servizio. Eccezionalmente, per inderogabili esigenze di servizio, tale aliquota - previo assenso del Ministro per il tesoro - può essere temporaneamente elevata fino ad un massimo di 30 ore mensili.
Agli effetti dell'applicazione del precedente comma, il personale addetto alle Amministrazioni centrali è considerato separatamente secondo le Direzioni generali o ripartizioni amministrative analoghe cui appartiene; quello addetto ai servizi provinciali, distintamente per ciascun servizio.
Entro i limiti di cui al primo comma del presente articolo, deve, altresì, essere compreso il personale chiamato eventualmente a prestare opera straordinaria, che appartenga ad altra Amministrazione o ad altra Direzione generale della stessa Amministrazione.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1955-08-17;767#art-11