Art. 7
In vigore dal 19 gen 1956
Salvo quanto disposto nei successivi articoli, le nuove misure delle competenze risultanti dalla attuazione del precedente hanno effetto, a decorrere dal 1° luglio 1955 e limitatamente al numero delle ore consentite dai successivi , sui compensi per lavoro straordinario, nonché sui guadagni del cottimo e sui soprassoldi percentuali di cui al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 dicembre 1946, n. 585; non hanno invece effetto sulle indennità, assegni accessori, proventi e compensi di attività di servizio, comunque denominati ed a qualsiasi titolo dovuti, ancorchè utili a pensione, ragguagliati o graduati secondo le competenze considerate nel precedente , anche se nelle singole disposizioni sia fatto riferimento agli stipendi, paglie e retribuzioni in vigore nel tempo.
A modifica di quanto stabilito dall', secondo comma, del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 25 ottobre 1946, n. 263, la tredicesima mensilità del personale in attività di servizio è pari ad un dodicesimo dell'importo annuo dello stipendio, paga o retribuzione risultante dall'attuazione del precedente , con esclusione di qualsiasi altro assegno.
Nulla è innovato, per il periodo 1° luglio 1955-30 giugno 1956, relativamente agli elementi della retribuzione, ed al loro ammontare, in vigore al 30 giugno 1955, da prendersi a base per la determinazione dell'assegno mensile spettante, in aggiunta al trattamento di quiescenza, agli ufficiali e sottufficiali ai quali compete il trattamento economico di sfollamento, salve le eventuali modifiche dipendenti da variazioni del nucleo familiare.
Note all'articolo
- Il D.P.R. 11 gennaio 1956, n. 7 ha disposto (con l'art. 23, comma 1) che tali modifiche hanno effetto dal 1° luglio 1955.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1955-08-17;767#art-7