Art. 5

In vigore dal 19 gen 1956
Al personale contemplato nel primo comma del precedente , che al 30 giugno 1955 fruiva dell'indennità di carovita nelle misure previste per il personale con sede normale di servizio in Comune con popolazione compresa tra i 700.000 e i 799.999 abitanti o con popolazione di almeno 800.000 abitanti, è attribuito un assegno personale di sede nelle misure mensili lorde, rispettivamente, di lire 1600 e 3200. L'assegno personale di cui al presente articolo: a) è ridotto nella stessa proporzione della riduzione dello stipendio, paga o retribuzione, nei casi di aspettativa, di disponibilità, di punizione disciplinare o altra posizione di stato che importi riduzione di dette competenze ed è sospeso in tutti i casi di sospensione delle competenze stesse; b) è ridotto, nella stessa proporzione in cui risultano ridotti lo stipendio, la paga e la retribuzione, nei casi in cui le prestazioni del personale siano ridotte rispetto all'orario normale; c) non è computabile agli effetti del trattamento di quiescenza, di previdenza e dell'indennità di licenziamento; d) è soggetto alle sole ritenute erariali ed al bollo; e) cessa di essere corrisposto in caso di trasferimento del beneficiario ad una sede di servizio nella quale l'assegno stesso non sarebbe spettato in applicazione del precedente comma; è attribuito nella misura prevista nella nuova sede per il personale ivi in servizio al 30 giugno 1955, in caso di trasferimento ad una sede nella quale l'assegno medesimo sarebbe spettato. Nel caso di cumulo di impieghi consentito dalle norme vigenti, non può percepirsi più di un assegno personale di sede. Ai fini di quanto previsto dal primo comma del presente articolo e della attribuzione delle quote di aggiunta di famiglia di cui al precedente , i Comuni delle province di Trieste e di Udine, capoluoghi compresi, ed il comune di Gorizia si considerano tra quelli con popolazione di almeno 800.000 abitanti. Agli stessi fini gli altri Comuni della provincia di Gorizia si considerano tra quelli con popolazione di almeno 700.000 e non più di 799.999 abitanti. L'assimilazione prevista nel precedente comma vale anche ai fini dell'attribuzione, ai personali con sede di servizio nei Comuni ivi indicati, dell'indennità di carovita e relative quote complementari per il periodo intercorrente fra la data di restituzione dei Comuni stessi all'Amministrazione italiana ed il 30 giugno 1955.

Note all'articolo

  • Il D.P.R. 11 gennaio 1956, n. 7 ha disposto (con l'art. 23, comma 1) che tali modifiche hanno effetto dal 1° luglio 1955.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1955-08-17;767#art-5

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