Art. 13

In vigore dal 19 gen 1956
Restano in vigore le aliquote di maggiorazione previste dall' del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1946, n. 585, per i compensi del lavoro straordinario diurno, notturno o festivo, per il guadagno del cottimo e per i soprassoldi di responsabilità.

Note all'articolo

  • Il D.P.R. 11 gennaio 1956, n. 7 ha disposto (con l'art. 23, comma 1) che tali modifiche hanno effetto dal 1° luglio 1955.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1955-08-17;767#art-13

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