Art. 18

In vigore dal 28 ago 1955
Il personale civile al quale è conferito un incarico d'insegnamento presso l'Accademia navale o l'Accademia aeronautica è retribuito con le modalità e nelle misure stabilite dal precedente . Gli assegni risultanti dall'applicazione del primo comma sono divisi in dodicesimi e corrisposti in tale misura per i soli mesi di effettivo insegnamento allorchè l'incarico abbia una durata non superiore a sei mesi. Gli assegni stessi sono ridotti di un sesto per ogni ora in meno delle sei ore settimanali d'insegnamento.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1955-08-17;767#art-18

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