Art. 22

In vigore dal 28 ago 1955
Il limite di cui all'art. 99 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, e successive modificazioni, concernente il cumulo di stipendi, è elevato da lire 500.000 a lire 650.000.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1955-08-17;767#art-22

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