Art. 19

In vigore dal 28 ago 1955
Salvo il disposto dell'ultimo comma del precedente , gli assegni personali, pensionabili e non pensionabili, che ai sensi delle vigenti disposizioni siano riassorbibili con gli aumenti di stipendio, o di paga, o di retribuzione, non vengono ridotti o riassorbiti in sede di prima applicazione del presente decreto.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1955-08-17;767#art-19

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