Art. 21
In vigore dal 28 ago 1955
Il primo comma dell' del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 5 agosto 1947, n. 778, è sostituito dal seguente:
"Il limite massimo del compenso spettante agli estranei all'Amministrazione dello Stato, incaricati di speciali studi a norma dell'art. 57 del regio decreto 8 maggio 1924, n. 843, o di altra analoga disposizione, è stabilito nell'importo mensile lordo di lire novantamila".
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1955-08-17;767#art-21