Titolo II
Art. 20
In vigore dal 15 ott 1953
Son considerati estratti, brodi concentrati e dadi ai sensi ed agli effetti degli della legge:
a) gli estratti di cui agli del presente regolamento o loro miscele, addizionati di grasso idrogenato alimentare, in misura non superiore al 20%, di cloruro di sodio ed eventualmente di verdure essiccate e droghe.
La denominazione di tali prodotti deve essere: "Preparato per brodo con aggiunta di grasso". Tale denominazione può essere seguita dal nome di uno degli estratti componenti, soltanto quando questo è presente nel prodotto in quantità non inferiore al 12%.
I prodotti debbono corrispondere ai seguenti requisiti:
residuo secco a 100°: non inferiore a 92%;
cloruro sodico totale calcolato dal cloro presente: non superiore a 50%;
sostanze grasse: non superiori a 20%;
sostanze insolubili totali: non superiori a 1%;
estratto (o miscela di estratti) esente d'acqua, cloruro sodico, grasso e sostanze insolubili, quanto basta per arrivare a g. 100.
Gli estratti impiegati per la preparazione dei suddetti prodotti devono aver composizioni rispondenti a quelle fissate dagli del presente regolamento.
Sull'etichetta devono essere riportate a caratteri dello stesso colore, formato e dimensioni, le percentuali di estratto, o di estratti nel caso di miscela, di grasso e delle altre sostanze eventualmente aggiunte;
b) i brodi concentrati di cui all' del presente regolamento, o loro miscele, addizionati di grasso idrogenato alimentare ed eventualmente di verdure essiccate e droghe.
La denominazione di tali prodotti deve essere: "Brodo composto con aggiunta di grasso". Tale denominazione può essere seguita dal nome di uno dei brodi impiegati quando questo è contenuto nella miscela di brodi in quantità non inferiore al 25%.
La quantità di grasso non deve essere inferiore a g. 7 per ogni cento grammi di prodotto. I brodi impiegati per la preparazione di tali prodotti devono avere composizioni corrispondenti a quelle fissate dall' del presente regolamento.
Sull'etichetta debbono essere riportate, a caratteri di uguale colore, formato e dimensioni, le percentuali di brodo concentrato, o di brodi concentrati nel caso di miscela, di grasso e delle altre sostanze eventualmente aggiunte;
c) i prodotti costituiti dagli estratti alimentari, di cui agli ed al presente articolo, addizionati di pastine o riso o altri cereali o leguminose e relativi sfarinati e di grassi alimentari allo scopo di ottenere minestre preconfezionate.
Gli estratti possono essere parzialmente o totalmente sostituiti con sali dell'acido glutammico. Tali prodotti possono essere addizionati di formaggio, verdure essiccate, droghe e zuccheri, questi ultimi in deroga alla disposizione di cui all'.
La loro denominazione deve essere quella di: "Minestra preparata".
Sull'etichetta, deve essere indicato il contenuto in peso di pasta o riso o altri cereali o leguminose e loro sfarinati, di condimento e altre sostanze eventualmente aggiunte, e deve essere inoltre riportata la composizione percentuale del condimento;
d) gli estratti o brodi concentrati di cui agli ed al presente articolo addizionati di sali dell'acido glutammico in quantità non superiore a quella corrispondente al 10% di acido glutammico.
La loro denominazione deve essere quella che compete al corrispondente prodotto non addizionato di sali dell'acido glutammico seguita dalla dicitura: "con aggiunta di......% di glutammato". La loro composizione deve corrispondere a quella degli estratti o dei brodi concentrati previsti dal presente regolamento, detratta la quantità di sali dell'acido glutammico aggiunta;
e) i prodotti destinati a preparare brodi e minestre od a ravvivare il sapore delle vivande contenenti sali dell'acido glutammico in misura superiore al 10% riferito ad acido glutammico e cloruro sodico, ed eventualmente estratto alimentare, verdure essiccate, droghe, grasso idrogenato alimentare, formaggio e zuccheri, questi ultimi in deroga alla disposizione di cui all'.
La loro denominazione deve essere: "Preparato per brodo e condimento a base di glutammato". Sull'etichetta devono essere riportate le percentuali dei singoli componenti il prodotto.
Tutti i prodotti di cui al presente articolo devono essere venduti in confezioni originali recanti le indicazioni di cui ai numeri 2) e 3) dell'.
Ai prodotti di cui al presente regolamento contenenti in qualsiasi proporzione acido glutammico o suoi sali non deve essere in alcun modo attribuita efficacia terapeutica o particolare valore alimentare.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1953-05-30;567#art-20