Titolo III

Art. 24

In vigore dal 27 ago 1953
Le analisi dei campioni sono eseguite, secondo le rispettive competenze: 1) dai Laboratori chimici provinciali d'igiene e profilassi; 2) dai Laboratori chimici compartimenti delle dogane; 3) dalle Stazioni chimico agrarie; 4) dalla Stazione sperimentale per l'industria delle conserve alimentari di Parma. Le analisi debbono essere fatte secondo i metodi indicati dall'Istituto superiore di sanità e debbono essere espletate entro 20 giorni dalla data in cui sono pervenuti i campioni. La revisione dell'analisi è eseguita: a) dall'Istituto superiore di sanità per le analisi fatte dai Laboratori o Stazioni di cui ai punti n. 1, 3 e 4 del primo comma; b) dal Laboratorio chimico centrale delle dogane, per le analisi fatte dai Laboratori chimici compartimentali delle dogane.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1953-05-30;567#art-24

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