Titolo IV
Art. 29
In vigore dal 15 ott 1953
Le imprese produttrici che abbiano in giacenza estratti alimentari ed affini al momento dell'entrata in vigore del presente regolamento, possono essere autorizzate a venderli, qualora ne facciano domanda entro due mesi all'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica nel modo stabilito dall'.
Entro lo stesso termine le imprese che hanno in commercio prodotti non corrispondenti ai requisiti o alle condizioni stabiliti dal presente regolamento dovranno denunciare i quantitativi all'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica indicando il periodo di tempo necessario per esitarli.
L'Alto Commissariato, di concerto con il Ministero dell'industria e commercio potrà concedere, per l'esaurimento di tali scorte, un termine che non potrà essere, in nessun caso, superiore ai 7 mesi successivi all'entrata in vigore del presente regolamento.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1953-05-30;567#art-29