Titolo III

Art. 25

In vigore dal 15 ott 1953
Il capo del laboratorio o il direttore della stazione che ha eseguito l'analisi del campione, quando risulta che il prodotto non corrisponde ai requisiti o alle condizioni stabiliti dalla legge o dal presente regolamento, invia un rapporto al prefetto, competente per territorio, unendo il verbale di prelevamento ed il certificato di analisi. Contemporaneamente, a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, comunica alla persona presso cui è stato fatto il prelevamento ed alla ditta produttrice o confezionatrice, l'esito della analisi.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1953-05-30;567#art-25

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