Titolo III

Art. 23

In vigore dal 27 ago 1953
I funzionari appositamente incaricati dalle Amministrazioni indicate nell', i funzionari ed agenti degli uffici sanitari provinciali e comunali, gli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria, che potranno essere all'uopo richiesti dalle autorità sanitarie, hanno facoltà di accedere in tutti i locali adibiti alla produzione, al confezionamento, al deposito ed alla vendita dei prodotti disciplinati nel presente regolamento e possono prelevare, di ciascuno, quattro campioni identici. Ogni campione deve essere, per gli estratti ed i dadi, del peso non inferiore a g. 50 e per i brodi a g. 100 e deve essere avvolto in un involucro resistente che è chiuso e suggellato dal prelevatore. All'esterno, oltre alle indicazioni sul contenuto ed alla data del prelevamento, verrà apposta la firma del prelevatore e del detentore del prodotto o di chi lo rappresenta. Per ogni prelevamento è redatto, in duplice copia, il processo verbale, nel quale sono inserite le dichiarazioni del detentore del prodotto. Presso i produttori o presso coloro che detengono il prodotto in deposito per conto del produttore, i campioni sono prelevati senza alcun rimborso. Se il titolare dello stabilimento, deposito, magazzino, negozio in cui si trovano i prodotti da prelevare, è assente o rifiuta di consegnare i campioni, il prelevamento è sempre fatto con l'assistenza di un ufficiale o agente di polizia giudiziaria. Il verbale di prelevamento, con tre campioni, sono spediti ad uno dei laboratori incaricati dell'analisi al quale dovrà conservarne uno a disposizione dell'autorità competente per il caso che si proceda a denuncia. Il quarto campione, insieme ad una copia del verbale di prelevamento, è lasciato alla persona, presso cui è stato fatto il prelevamento.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1953-05-30;567#art-23

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