Titolo III
Art. 28
In vigore dal 27 ago 1953
Chiunque viola le disposizioni contenute nel presente regolamento è punito con la ammenda fino a L. 500.000.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1953-05-30;567#art-28