Titolo III
Art. 22
In vigore dal 27 ago 1953
L'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica, d'intesa con il Ministro per l'industria e commercio, fa eseguire, almeno ogni triennio dalla commissione indicata nell', una ispezione agli stabilimenti autorizzati.
L'Alto Commissario, a seguito dei risultati dell'ispezione, può ordinare alle imprese che hanno ottenuto l'autorizzazione per gli stabilimenti ispezionati, di eseguire, entro un congruo periodo di tempo, i lavori ritenuti necessari.
Nel caso in cui le imprese non eseguano nel termine fissato i lavori prescritti e nel caso in cui gli stabilimenti ispezionati risultino in gravi condizioni di irregolarità, l'Alto Commissario può disporre la revoca o la sospensione dell'autorizzazione.
Le imprese autorizzate debbono comunicare preventivamente all'Alto Commissario qualsiasi modificazione rilevante o sostanziale che intendono apportare negli stabilimenti.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1953-05-30;567#art-22