Titolo I

Art. 2

In vigore dal 27 ago 1953
L'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica trasmette ciascuna domanda, con i relativi allegati, all'istituto superiore di sanità per l'analisi dei campioni e per il suo parere. L'Alto Commissariato dispone, inoltre, l'ispezione degli stabilimenti. L'ispezione sarà eseguita da una commissione composta: 1) da un funzionario del Ministero dell'industria e del commercio; 2) dal medico provinciale; 3) dal direttore del reparto chimico del laboratorio provinciale di igiene e profilassi, e, quando si lavori estratto di lievito, anche dal direttore del reparto medico micrografico; 4) dal veterinario provinciale quando negli stabilimenti si effettui la lavorazione della carne o ad essi siano annessi i mattatoi.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1953-05-30;567#art-2

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