Titolo I

Art. 3

In vigore dal 27 ago 1953
La Commissione deve accertare che gli stabilimenti si trovino in condizioni igieniche idonee e siano dotati di: a) magazzini di deposito per le materie prime e semilavorate e per i prodotti finiti; b) impianti di refrigerazione per la conservazione delle materie prime e semilavorate che possono alterarsi alla temperatura ordinaria; c) apparecchi di riscaldamento a vapore o elettrici per la preparazione ed il confezionamento; d) ambienti destinati a contenere gli apparecchi di produzione di vapore, distinti da quelli di lavorazione; e) impianti adeguati per una razionale lavorazione dei prodotti, rispondenti ai moderni requisiti tecnologici ed igienici. I macelli annessi alle fabbriche di estratti di carne, brodi concentrati e dadi debbono corrispondere ai requisiti voluti dal regio decreto 20 dicembre 1928, n. 3298.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1953-05-30;567#art-3

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