Titolo I
Art. 8
In vigore dal 27 ago 1953
Gli estratti, i brodi concentrati, i dadi ed i prodotti affini devono essere messi in commercio nei modi e con le denominazioni previste dal titolo II del presente regolamento.
Tali denominazioni debbono essere a caratteri di colore uguale e di dimensioni non inferiori a quelli usati per le eventuali denominazioni di fantasia.
Per gli estratti ottenuti dalla carne muscolare bovina è consentito usare una denominazione di fantasia che faccia riferimento all'animale dalla cui carne è stato ottenuto l'estratto, nonché marchi di fabbrica e figure che rappresentino in tutto o in parte l'animale stesso.
Non sono consentite denominazioni, marchi di fabbrica, figure e mezzi pubblicitari che facciano riferimento ad estratti, brodi e grasso di pollo o di altro animale da cortile, o che possano indurre in inganno i consumatori silla natura e sulla effettiva composizione dei prodotti.
Le confezioni degli estratti, dei brodi concentrati, dei dadi e dei prodotti affini devono recare, oltre alle indicazioni prescritte dal presente regolamento, anche gli estremi della autorizzazione dell'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica, di cui all'.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1953-05-30;567#art-8