Titolo I
Art. 9
In vigore dal 27 ago 1953
Gli estratti, i brodi concentrati, i dadi ed i prodotti affini provenienti dall'estero per essere importati e posti in commercio nel territorio della Repubblica, debbono corrispondere ai requisiti prescritti dal presente regolamento e le confezioni con cui sono messi in vendita, debbono recare, in lingua italiana, le indicazioni in questo stabilite.
È consentita per l'esportazione la produzione e la confezione di estratti, brodi, dadi e prodotti affini aventi requisiti diversi da quelli stabiliti dal presente regolamento e corrispondenti invece a quelli prescritti nei Paesi ai quali sono destinati, purchè l'impresa produttrice o confezionatrice ne faccia preventiva comunicazione, a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, all'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica ed al Ministero dell'industria e commercio.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1953-05-30;567#art-9