Titolo II

Art. 14

In vigore dal 15 ott 1953
Gli estratti per brodo, di cui al n. 3 dell' possono essere ottenuti per idrolisi delle proteine di origine vegetale o animale (cereali, legumi, vegetali in genere, proteine del sangue, del latte, della carne, di pesce ecc.) e devono avere le seguenti caratteristiche: residuo secco a 100°: non meno di 80.00%...; azoto totale: non meno di 5.80% su sostanza secca; ceneri totali: non più di 42.00% su sostanza secca; cloruro sodico calcolato dal cloro presente: non più di 35.00% su sostanza secca; ammoniaca: non più di 1.00% su sostanza secca; sostanze insolubili in acqua ed in etere etilico: non più di 1.00% su sostanza secca. Può essere tollerata una percentuale di ammoniaca non superiore all'1,50% su sostanza secca.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1953-05-30;567#art-14

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