Titolo II

Art. 15

In vigore dal 27 ago 1953
È consentita la miscela di due soli degli estratti di cui agli . Il prodotto risultante dalla miscela sarà denominato, a seconda della percentuale dei componenti, nel modo seguente: a) estratto di e di..... se gli estratti componenti sono in uguale proporzione. La denominazione risultante deve essere a caratteri di uguale fornito, colore e dimensioni e si applica per essa la disposizione contenuta, nell'ultimo comma dell'; b) estratto di....... (nome dell'estratto che entra nella miscela in misura preponderante) con aggiunta di...... (nome dell'altro estratto che entra in miscela nella misura non inferiore al 25%). La indicazione dell'estratto aggiunto deve risultare nelle denominazioni con caratteri dello stesso colore e di dimensioni minori. Nelle predette denominazioni, all'eventuale dizione "Estratto per brodo" può essere sostituita l'indicazione della materia prima usata per prepararlo e cioè "proteine animali" o "proteine vegetali" o "proteine del latte". Gli estratti miscelati debbono essere posti in commercio, oltre che con le indicazioni prescritte dai numeri 2 e 3 dell', con quelle relative alle percentuali degli estratti componenti.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1953-05-30;567#art-15

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