Titolo II
Art. 15
In vigore dal 27 ago 1953
È consentita la miscela di due soli degli estratti di cui agli .
Il prodotto risultante dalla miscela sarà denominato, a seconda della percentuale dei componenti, nel modo seguente:
a) estratto di e di..... se gli estratti componenti sono in uguale proporzione. La denominazione risultante deve essere a caratteri di uguale fornito, colore e dimensioni e si applica per essa la disposizione contenuta, nell'ultimo comma dell';
b) estratto di....... (nome dell'estratto che entra nella miscela in misura preponderante) con aggiunta di...... (nome dell'altro estratto che entra in miscela nella misura non inferiore al 25%).
La indicazione dell'estratto aggiunto deve risultare nelle denominazioni con caratteri dello stesso colore e di dimensioni minori.
Nelle predette denominazioni, all'eventuale dizione "Estratto per brodo" può essere sostituita l'indicazione della materia prima usata per prepararlo e cioè "proteine animali" o "proteine vegetali" o "proteine del latte".
Gli estratti miscelati debbono essere posti in commercio, oltre che con le indicazioni prescritte dai numeri 2 e 3 dell', con quelle relative alle percentuali degli estratti componenti.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1953-05-30;567#art-15