Titolo II

Art. 19

In vigore dal 15 ott 1953
I dadi posti in commercio debbono essere avvolti o chiusi ciascuno in un involucro impermeabile e debbono recare all'esterno la indicazione del nome o ragione sociale e della sede dell'impresa produttrice o confezionatrice, ed inoltre la dicitura "Dado per brodo" ovvero "Dado per brodo e condimento". I dadi preparati con un solo estratto debbono contenere i componenti essenziali dell'estratto stesso nella quantità corrispondente ad esso e debbono essere posti in commercio con la dicitura: "Dado a base di estratto di......", seguita dal nome dell'estratto impiegato. La dicitura dei dadi miscelati, scritta a caratteri leggibili ed indelebili, di uguale colore, formato e di mensioni, deve essere "Dado con estratto di.....", con l'indicazione dell'estratto che entra nella miscela in misura non inferiore al 12%. I dadi debbono essere venduti nel loro involucro originale, sciolti od in barattoli. Il peso netto di ciascun dado destinato alla preparazione di una sola razione di brodo non può essere inferiore a g. 4; il peso netto di quello destinato a più razioni non deve essere inferiore al multiplo di 4 corrispondente al numero delle razioni che con esso si possono preparare. I recipienti o le confezioni contenenti un quantitativo di dadi superiore a g. 60, in peso netto, debbono essere posti in commercio con una etichetta recante, a carattere leggibile ed indelebile, la precisa denominazione dei dadi, secondo i comma precedenti ed inoltre le indicazioni stabilite dai numeri 2) e 3) dell'. Nel caso previsto dall' deve essere inserita in etichetta la indicazione della percentuale degli estratti componenti. È vietato apporre sui recipienti o confezioni, sull'etichetta o comunque sugli involucri, nomi di fantasia, figure, disegni o stampe che facciano comunque riferimento ad animali o a parti di essi.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1953-05-30;567#art-19

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