Titolo II

Art. 16

In vigore dal 15 ott 1953
I brodi concentrati si differenziano dagli estratti per il maggior contenuto di acqua e per la maggior percentuale, sulla sostanza secca, di cloruro sodico ed eventualmente di sostanze grasse. La loro denominazione deve essere, secondo i casi, di: 1) brodo concentrato di carne; 2) brodo concentrato di lievito; 3) brodo concentrato. Quest'ultima denominazione può essere seguita dall'indicazione della materia prima impiegata e cioè: "proteine animali", "proteine vegetali" o "proteine del latte". La quantità di cloruro sodico contenuta in 100 g. di brodo, calcolata dal cloro presente, non deve essere superiore a g. 20; quella delle sostanze grasse non deve essere superiore a g. 4. Gli altri componenti essenziali, contenuti in 100 g. di brodo, devono essere negli stessi rapporti in cui si trovano negli estratti di cui agli ed in quantità non inferiore al 4/10 di quelle fissate, nella sostanza secca, per gli estratti corrispondenti. Le disposizioni contenute nell' si applicano anche per i brodi concentrati, sostituite le diciture di cui al n. 1) di detto articolo con quelle indicate nel secondo comma del presente articolo. È consentita la miscela di due soli brodi concentrati. Per la denominazione del prodotto risultante dalla miscela si applicano le disposizioni contenute nell', sostituita la dicitura "estratto di....." con la dicitura "brodo concentrato di.......". Nel caso in cui uno dei brodi costituenti la miscela sia il brodo concentrato di cui al n. 3) del secondo comma, del presente articolo, nella denominazione del prodotto deve essere indicata la materia prima da cui tale brodo deriva. I brodi concentrati devono essere venduti in recipienti chiusi nella confezione originale, recanti all'esterno in modo ben visibile la denominazione del prodotto, in lingua italiana, nonché le indicazioni di cui all'ultimo comma dell'.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1953-05-30;567#art-16

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