Titolo II
Art. 12
In vigore dal 15 ott 1953
L'estratto ottenuto dalla carne bovina fresca, di cui al n. 1, dell', deve avere le seguenti caratteristiche:
residuo secco a 100°: non meno di 80.00%...;
azoto totale: non meno di 11.00% su sostanza secca;
ammoniaca: non più di 1.00% su sostanza secca;
creatinina totale: non meno di 7.80 su sostanza secca;
anidride fosforica totale: non meno di 8.20% su sostanza secca;
ceneri totali: non più di 29.00% su sostanza secca;
cloruro sodico calcolato dal cloro presente: non più di 5.00% su sostanza secca;
sostanze grasse: non più di 2.00% su sostanza secca;
sostanze insolubili in acqua ed in etere etilico: non più di 1.00% su sostanza secca.
Possono essere tollerate percentuali di azoto totale non inferiori a 10.50 e di creatinina totale non inferiori a 7.40, riferite alla sostanza secca.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1953-05-30;567#art-12