Titolo II
Art. 11
In vigore dal 27 ago 1953
Gli estratti di qualsiasi specie debbono essere venduti nella confezione originale in recipienti chiusi, che debbono portare all'esterno le seguenti indicazioni in lingua italiana ed a caratteri leggibili ed indelebili:
1) la dicitura, a seconda del prodotto, di:
a) "Estratto di carne" o b) "Estratto di lievito" o c) "Estratto per brodo".
Le diciture di cui alle lettere a) e b) possono essere precedute dalla indicazione "Estratto per brodo": la dicitura di cui alla lettera c) può essere seguita dalla indicazione della materia prima impiegata e cioè "proteine animali" o "proteine vegetali" o "proteine del latte";
2) il nome o la ragione sociale e la sede della ditta produttrice o confezionatrice;
3) la composizione del prodotto ed il suo peso in grammi.
Le diciture di cui al n. 1) debbono essere a caratteri di colore unico, di dimensioni maggiori delle altre indicazioni.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1953-05-30;567#art-11