Art. 11
Titolo II

Art. 11

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In vigore dal 27 ago 1953
Gli estratti di qualsiasi specie debbono essere venduti nella confezione originale in recipienti chiusi, che debbono portare all'esterno le seguenti indicazioni in lingua italiana ed a caratteri leggibili ed indelebili: 1) la dicitura, a seconda del prodotto, di: a) "Estratto di carne" o b) "Estratto di lievito" o c) "Estratto per brodo". Le diciture di cui alle lettere a) e b) possono essere precedute dalla indicazione "Estratto per brodo": la dicitura di cui alla lettera c) può essere seguita dalla indicazione della materia prima impiegata e cioè "proteine animali" o "proteine vegetali" o "proteine del latte"; 2) il nome o la ragione sociale e la sede della ditta produttrice o confezionatrice; 3) la composizione del prodotto ed il suo peso in grammi. Le diciture di cui al n. 1) debbono essere a caratteri di colore unico, di dimensioni maggiori delle altre indicazioni.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1953-05-30;567#art-11